giovedì, febbraio 09, 2012

Post Taggati ‘servizi e attività d’investimento’

Servizi accessori

I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento possono prestare anche i seguenti servizi accessori:

- custodia e amministrazione di ;

- locazione di cassette di sicurezza;

- concessione di finanziamenti per effettuare operazioni relative a nelle quali interviene il soggetto che concede i finanziamenti;

- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e acquisti di imprese;

- servizi connessi all’emissione o al collocamento di ;

- ricerca in materia di , analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti ;

- intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento.

Per prestare servizi accessori non occorre, a differenza dei servizi di investimento, alcuna autorizzazione e, quindi, li possono prestare anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento. Se però vengono prestati da intermediari autorizzati, questi devono rispettare le regole di condotta previste per i servizi di investimento.

per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Consulenza in materia d’investimenti

Con la consulenza in materia di l’intermediario fornisce consigli o raccomandazioni relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario. Caratteristica del servizio è che il consiglio o la raccomandazione siano personalizzati, ossia presentati come adatti al cliente o basati sulle caratteristiche del cliente stesso.

Consigli e raccomandazioni personalizzati vuol dire che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche. Non sono consulenza, pertanto, le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisioni, internet, ecc.). Le raccomandazioni e i consigli, inoltre, devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico strumento finanziario.

Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che normalmente gli intermediari danno in merito non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), ovvero alla composizione del portafoglio (un po’ più di azioni, un po’ meno di obbligazioni, privilegiare il mercato americano piuttosto che quello asiatico, ecc.).

Questa attività può essere un momento preparatorio e strumentale a tutti i servizi di investimento (e soprattutto della consulenza in senso proprio) e gli intermediari, nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno offrendo.

Possono prestare la consulenza in materia di gli intermediari, anche tramite promotori finanziari, e le persone fisiche in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e solidità patrimoniale iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari.

La consulenza in senso proprio assicura un elevato grado di tutela, perché mette al servizio dell’investitore la professionalità del consulente che suggerirà solo operazioni ritenute adeguate, assumendosene anche la responsabilità.

Per svolgere seriamente il compito, l’intermediario deve chiedere al cliente alcune informazioni: non si può stabilire se un’operazione è adeguata se non si hanno notizie su conoscenza e esperienza in materia di , situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente.

Senza queste informazioni, l’intermediario non può “raccomandarci” nulla e, quindi, deve astenersi dal fornirci il servizio.

Oltre a valutare l’adeguatezza il consulente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie ed evitare o gestire correttamente i conflitti di interessi.

Di norma è riscontrabile una connessione tra la prestazione del servizio di consulenza e la prestazione di altri servizi (di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione o

collocamento), nel senso che chi, ad esempio, esegue l’ordine del cliente gli fornisce anche il servizio di consulenza.

Un aspetto importante della consulenza è il rapporto che lega il consulente alla società che emette i prodotti oggetto delle sue raccomandazioni.

Può accadere, infatti, che il soggetto stesso che presta la consulenza sia emittente di (o che lo siano altre società del suo gruppo): si pensi ad una banca appartenente a un gruppo di cui fa parte anche una società di gestione di fondi comuni.

Può anche accadere che il consulente riceva degli incentivi (sotto forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) dalla società che emette i prodotti consigliati.

Sono situazioni che il consulente deve gestire con correttezza e delle quali deve informarci. Valutiamo queste informazioni: nulla ci impedisce di scegliere fra più consulenti quello che riteniamo si trovi in situazione migliore per operare in assoluta indipendenza.

per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Gestione di portafogli

Con la gestione di portafogli il cliente incarica l’intermediario di gestirgli in tutto o in parte il proprio patrimonio in . Spetta all’intermediario decidere come e quando acquistare o vendere titoli.
Per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Sottoscrizione e/o collocamento

La sottoscrizione e/o collocamento è quel servizio nel quale l’intermediario, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di , li “distribuisce” agli investitori. Può svolgersi:

- con garanzia:
l’intermediario garantisce a chi offre gli il collocamento degli stessi o, addirittura, li sottoscrive esso stesso e li vende poi al pubblico;
-senza garanzia: l’intermediario si limita a collocare presso il pubblico i titoli. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane sull’emittente.

per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Ricezione e trasmissione di ordini

La ricezione e trasmissione di ordini è il servizio con cui l’intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o vendita dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad altro intermediario per la sua esecuzione.

Negoziazione per conto proprio

Per negoziazione per conto proprio si intende l’attività con cui l’intermediario, su richiesta del cliente, gli vende di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente, si dice che l’intermediario opera in “contropartita diretta”).

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Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione consiste nella gestione di sistemi in cui, in base a regole predeterminate, si incontrano proposte di acquisto e vendita di titoli e si concludono contratti. Un sistema di negoziazione è quindi una sorta di mercato aperto ad una pluralità di operatori.

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Esecuzione di ordini per conto dei clienti

L’esecuzione di ordini per conto dei clienti è il servizio con cui l’intermediario, su richiesta del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione.

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