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Esecuzione di ordini per conto dei clienti
domenica, 19 ottobre 2008 02:16
L’esecuzione di ordini per conto dei clienti è il servizio con cui l’intermediario, su richiesta del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione.
per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), presente sul sito della consob sempre aggiornato.
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Servizi e attività d’investimento
sabato, 18 ottobre 2008 02:14
I servizi e le attività di investimento, puntualmente individuati dalla legge (Testo unico della finanza, la principale legge nazionale in materia di investimenti), sono:
a) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
b) negoziazione per conto proprio;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
d) ricezione e trasmissione di ordini;
e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
f) gestione di portafogli;
g) consulenza in materia di investimenti.
Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari, termine con il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria.
per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), presente sul sito della consob sempre aggiornato.
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Gli intermediari
sabato, 11 ottobre 2008 02:13
Con il termine “Intermediari” si intendono i soggetti che possono prestare i servizi di investimento a seguito di una specifica autorizzazione rilasciata, a seconda dei casi, dalla Consob, dalla Banca d’Italia o dalle equivalenti autorità della Comunità europea.
Gli intermediari possono essere:
- società di intermediazione mobiliare – sim (sono le imprese di investimento italiane);
- banche italiane;
- società di gestione del risparmio (sgr) italiane;
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo unico bancario tenuto dalla Banca d’Italia;
- banche di Paesi comunitari;
- imprese di investimento di Paesi comunitari;
- imprese di investimento extra-comunitarie;
- banche extra-comunitarie;
- agenti di cambio.
per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), presente sul sito della consob sempre aggiornato.
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