lunedì, febbraio 06, 2012

Post Taggati ‘investimenti’

Strumenti Finanziari non complessi

Rientrano nella categoria degli non complessi:

1. le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un Paese terzo;

2. gli strumenti del mercato monetario;

3. le obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);

4. gli OICR armonizzati.

Sono inoltre considerati non complessi quelli non menzionati ai punti precedenti, che soddisfano i seguenti requisiti:

a) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tali strumenti a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall’emittente;

b) non implicano alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;

c) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle loro caratteristiche, in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un’operazione su tali strumenti;

d) non sono strumenti .

I Derivati

Che cosa sono i ? Il termine   indica la peculiarità di questi prodotti, il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente.

L’attività o l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il SOTTOSTANTE del prodotto derivato.

 

I prodotti sono utilizzati, principalmente, per tre finalità:

 

·        finalità di copertura o hedging

·        finalità speculativa

·        conseguire un profitto privo di rischio (finalità di  arbitraggio).

 

Diversi dai prodotti sono i prodotti strutturati, che sono costituiti dalla combinazione, in un unico prodotto, di uno o più prodotti finanziari con uno o più prodotti , in maniera tale da modificare strutturalmente l’originario profilo di rischio/rendimento dei singoli prodotti.

 

Le Principali categorie di prodotti sono: I contratti a termine (I contratti forward, I contratti future) Gli swap ( interest rate swap, I currency swap, Gli asset swap, I credit default swap, I total return swap, Altre tipologie di contratti swap) e Le opzioni.

Consulenza in materia d’investimenti

Con la consulenza in materia di l’intermediario fornisce consigli o raccomandazioni relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario. Caratteristica del servizio è che il consiglio o la raccomandazione siano personalizzati, ossia presentati come adatti al cliente o basati sulle caratteristiche del cliente stesso.

Consigli e raccomandazioni personalizzati vuol dire che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche. Non sono consulenza, pertanto, le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa (giornali, televisioni, internet, ecc.). Le raccomandazioni e i consigli, inoltre, devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico strumento finanziario.

Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che normalmente gli intermediari danno in merito non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), ovvero alla composizione del portafoglio (un po’ più di azioni, un po’ meno di obbligazioni, privilegiare il mercato americano piuttosto che quello asiatico, ecc.).

Questa attività può essere un momento preparatorio e strumentale a tutti i servizi di investimento (e soprattutto della consulenza in senso proprio) e gli intermediari, nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno offrendo.

Possono prestare la consulenza in materia di gli intermediari, anche tramite promotori finanziari, e le persone fisiche in possesso di particolari requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e solidità patrimoniale iscritti in un apposito albo di consulenti finanziari.

La consulenza in senso proprio assicura un elevato grado di tutela, perché mette al servizio dell’investitore la professionalità del consulente che suggerirà solo operazioni ritenute adeguate, assumendosene anche la responsabilità.

Per svolgere seriamente il compito, l’intermediario deve chiedere al cliente alcune informazioni: non si può stabilire se un’operazione è adeguata se non si hanno notizie su conoscenza e esperienza in materia di , situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente.

Senza queste informazioni, l’intermediario non può “raccomandarci” nulla e, quindi, deve astenersi dal fornirci il servizio.

Oltre a valutare l’adeguatezza il consulente dovrà fornirci tutte le informazioni necessarie ed evitare o gestire correttamente i conflitti di interessi.

Di norma è riscontrabile una connessione tra la prestazione del servizio di consulenza e la prestazione di altri servizi (di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione o

collocamento), nel senso che chi, ad esempio, esegue l’ordine del cliente gli fornisce anche il servizio di consulenza.

Un aspetto importante della consulenza è il rapporto che lega il consulente alla società che emette i prodotti oggetto delle sue raccomandazioni.

Può accadere, infatti, che il soggetto stesso che presta la consulenza sia emittente di (o che lo siano altre società del suo gruppo): si pensi ad una banca appartenente a un gruppo di cui fa parte anche una società di gestione di fondi comuni.

Può anche accadere che il consulente riceva degli incentivi (sotto forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) dalla società che emette i prodotti consigliati.

Sono situazioni che il consulente deve gestire con correttezza e delle quali deve informarci. Valutiamo queste informazioni: nulla ci impedisce di scegliere fra più consulenti quello che riteniamo si trovi in situazione migliore per operare in assoluta indipendenza.

per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Gestione di portafogli

Con la gestione di portafogli il cliente incarica l’intermediario di gestirgli in tutto o in parte il proprio patrimonio in . Spetta all’intermediario decidere come e quando acquistare o vendere titoli.
Per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Sottoscrizione e/o collocamento

La sottoscrizione e/o collocamento è quel servizio nel quale l’intermediario, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di , li “distribuisce” agli investitori. Può svolgersi:

- con garanzia:
l’intermediario garantisce a chi offre gli il collocamento degli stessi o, addirittura, li sottoscrive esso stesso e li vende poi al pubblico;
-senza garanzia: l’intermediario si limita a collocare presso il pubblico i titoli. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane sull’emittente.

per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Ricezione e trasmissione di ordini

La ricezione e trasmissione di ordini è il servizio con cui l’intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o vendita dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad altro intermediario per la sua esecuzione.

Negoziazione per conto proprio

Per negoziazione per conto proprio si intende l’attività con cui l’intermediario, su richiesta del cliente, gli vende di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente, si dice che l’intermediario opera in “contropartita diretta”).

per una trattazione completa si sconglia di studiare il Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (),  presente sul sito della consob sempre aggiornato.

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione consiste nella gestione di sistemi in cui, in base a regole predeterminate, si incontrano proposte di acquisto e vendita di titoli e si concludono contratti. Un sistema di negoziazione è quindi una sorta di mercato aperto ad una pluralità di operatori.

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